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Statuto

Lo statuto del club

 

 

 

 

STATUTO

Art. 1) – DENOMINAZIONE – Il nome di questa associazione è: “VETERAN CAR CLUB COMO” di seguito “VCC COMO”; federato A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) e per esso la F.I.V.A. (Federation International Voitures Anciennes). L’associazione non persegue fini di lucro e si dichiara apolitica.

Art. 2) – SEDE DI RECAPITO RIUNIONI – La sede ed il recapito del “VCC COMO”, dalla sua istituzione, dovrà essere sempre e comunque nella provincia di Como; il ritrovo per le riunioni sarà fissato dal Consiglio e comunicato ai tesserati. L’attuale sede è fissata in via Casati n. 3 ad Arosio (CO).

Art. 3) – SCOPI – Gli scopi del “VCC COMO” sono: ‐ riunire in sodalizio gli amatori in possesso di mezzi di locomozione storici nonché d’epoca; ‐ patrocinare e organizzare manifestazioni e raduni di detti mezzi; ‐ contribuire al diffondersi dell’interesse per detti mezzi di locomozione, non solo in funzione del loro pregio artistico formale o materiale, ma soprattutto per il loro valore storico e culturale.

Art. 4) – TESSERATI – Possono entrare a far parte di questa associazione: ‐ amatori se in possesso di mezzi di locomozione storici, siano essi persone fisiche o giuridiche. La loro accettazione è subordinata ad una insindacabile decisione del Consiglio, sulla quale influiranno considerazioni circa la personalità, la moralità e l’attività inerente in precedenza svolta dall’aspirante tesserato. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore d’età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione. La richiesta di tesseramento al “VCC COMO” dovrà essere avanzata al presidente da chi abbia interesse e sia proprietario di un mezzo di locomozione storico, corredata dai documenti previsti dalla prassi vigente. A questi si aggiunge la dichiarazione di impegno ad accettare e osservare il presente statuto nonché il regolamento, anche per il futuro. La qualità di tesserato sarà acquisita a giudizio del Consiglio di Amministrazione che delibera l’ammissione del tesserato. Parimenti cessa: ‐ a seguito di recesso del tesserato, da comunicarsi per iscritto al VCC COMO ed efficace alla scadenza dell’anno in corso, purché comunicato almeno 90 giorni prima; ‐ deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio di Amministrazione per i seguenti motivi: ‐ perdita dei requisiti soggettivi e/o oggettivi necessari per il VCC COMO; ‐ Trasgressione ripetuta e/o grave alle norme statutarie o ai regolamenti dell’associazione; ‐ Mancato versamento della quota associativa a termini di statuto se prevista per almeno un anno solare; ‐ Condotta del tesserato contraria ai principi di correttezza e/o in contrasto con gli interessi o i fini prefissati dal VCC COMO. Tale esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato. I tesserati vengono identificati nelle seguenti categorie: ‐ Aderenti e cioè soggetti aventi la tessera del VCC COMO e diritto di voto nell’assemblea; ‐ Effettivi e cioè soggetti aventi la tessera VCC COMO, la tessera ASI e diritto di voto nell’assemblea. È facoltà del Consiglio di Amministrazione di nominare soci benemeriti, che pur avendo svolto attività di particolare rilievo per l’associazione, non partecipano alla vita sociale.

Art. 5) – AMMINISTRAZIONE – I beni immobili di cui l’associazione sia proprietaria per acquisti, lasciti, donazioni e tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità a qualunque titolo, costituiscono il suo patrimonio. Il Consiglio di Amministrazione disporrà le forme di utilizzo delle risorse disponibili. Le quote sociali annue, nonché i proventi comunque derivanti all’associazione dall’esercizio delle sue varie attività, costituiscono la entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini sociali. Tutte le spese di importo superiore a € 1.000,00, inerenti all’associazione, devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente o un suo delegato possono avere autonomia di spesa entro il limite di € 1.000,00 con rendicontazione dell’impegno da sottoporre al primo Consiglio di Amministrazione.

Art. 6) – ORGANI SOCIALI – Sono organi sociali: ‐ L’Assemblea dei tesserati; ‐ Il Consiglio di Amministrazione che comprende: ‐ Il Presidente; ‐ Il Vicepresidente; ‐ Il Segretario; ‐ Il Vicesegretario. ‐ Due Revisori dei conti; ‐ Cinque consiglieri; ‐ Tre Probiviri. Tutte le cariche sociali sono onorifiche e potranno dar luogo solo a rimborsi di spese autorizzate dal Consiglio e documentate. L’elezione degli organi sociali non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 7) – ASSEMBLEA DEI TESSERATI – È l’organo sovrano e deliberante dell’associazione; in seduta ordinaria provvede tra l’altro a: ‐ Nomina del Consiglio di Amministrazione; ‐ Approvazione del rendiconto annuale. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno mediante invito scritto, notificato ad ogni tesserato almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, con specificato l’ordine del giorno. L’assemblea ordinaria è regolamentare in prima convocazione con l’intervento di almeno la metà più uno dei tesserati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L’assemblea in seduta straordinaria è convocata in qualunque momento su richiesta motivata di almeno un terzo dei tesserati. L’assemblea straordinaria è regolamentare in prima convocazione con l’intervento di almeno la metà più uno dei tesserati; in seconda convocazione è necessario che siano presenti almeno il dieci per cento (10%) dei tesserati. Essa provvede tra l’altro a:   ‐ Esame e delibera di modifiche dell’atto costitutivo; ‐ Scioglimento dell’associazione con le relative modalità. Ogni tesserato può farsi rappresentare in assemblea da altro tesserato a mezzo di delega scritta; ogni tesserato non può esibire più di due deleghe; le votazioni saranno effettuate con voto segreto.

Art. 8) – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – È l’organo esecutivo dell’associazione ed opera ai fini dell’art. 3) ed in esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea dei tesserati; elegge inoltre tra i propri membri il presidente. È composto da: ‐ Presidente; ‐ Vicepresidente; ‐ Segretario; ‐ Vicesegretario; ‐ Cinque consiglieri;   ‐ Due revisori dei conti (senza diritto di voto); ‐ Tre Probiviri (senza diritto di voto). Qualora durante una riunione di Consiglio si giungesse ad una votazione paritaria a causa del numero pari dei membri presenti, il voto del Presidente sarà determinante nel conteggio finale. La durata del Consiglio di Amministrazione in carica è di 4 (quattro) anni. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione quei candidati che non abbiano raggiunto almeno 2 (due) anni di anzianità come tesserati (art. 4), né sarà ammessa più di una candidatura per gruppo familiare; inoltre i Consiglieri assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadranno automaticamente dalla loro carica e ove possibile subentreranno nell’ordine i primi eleggibili dei non eletti. Le elezioni alle cariche direttive avranno luogo prima della chiusura della gestione del quadriennio precedente; la designazione dei candidati deve essere fatta per iscritto e le proposte di candidatura dovranno pervenire al recapito dell’associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della convocazione dell’Assemblea; le votazioni si effettueranno con voto segreto e risulteranno eletti quei candidati che avranno ottenuto la maggioranza dei voti dai tesserati presenti ed in regola con il tesseramento. Mansioni specifiche dei membri del Consiglio di Amministrazione: PRESIDENTE Rimane in carica 4 (quattro) anni, presiede le riunioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Con l’approvazione dello stesso può nominare Commissioni ed indicarne i membri: egli stesso ne sarà membro d’ufficio. Il Presidente del “VCC COMO” è il legale rappresentante, dura in carica quattro anni dalla sua elezione e comunque fino all’elezione del suo successore. Al Presidente compete il coordinamento generale delle attività del “VCC COMO”, con tutti i poteri conseguenti, nonché la nomina dei presidenti delle Commissioni e dei loro componenti. In sua assenza i poteri sono esercitati dal vicepresidente. In caso invece di dimissioni e/o impedimento grave del presidente, il Consiglio di Amministrazione convocherà l’assemblea dei tesserati, la quale previa ratifica del dichiarato stato di impedimento del presidente procederà all’elezione del suo successore. Il presidente così eletto dura in carica fino alla nuova elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Qualora l’impedimento sopra citato dovesse verificarsi nell’ultimo anno di mandato, le funzioni di presidente verranno assunte dal vicepresidente, senza che si proceda a nuove elezioni. VICEPRESIDENTE Succede alla carica del Presidente e lo sostituisce in tutti i compiti inerenti in caso di sua assenza o esonero. SEGRETARIO Custodisce tutti i documenti dell’associazione, gestisce inoltre tutte le risorse dell’associazione, depositate in una banca scelta dal Consiglio di Amministrazione; redige infine i libri contabili, messi a disposizione dei tesserati per la loro consultazione e riferisce sulla situazione finanziaria. VICESEGRETARIO Succede alla carica del Segretario e lo sostituisce in tutti i compiti inerenti in caso di sua assenza o esonero. Per un efficace raggiungimento degli scopi sociali del VCC COMO il Consiglio direttivo può istituire le commissioni che riterrà opportune. Le stesse avranno durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione, comunque fino alla data di sostituzione dei suoi componenti. Le funzioni delle stesse sono esclusivamente consultive e mai deliberanti. I presidenti e i componenti delle commissioni potranno sempre essere revocati dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9) – QUOTA DI TESSERAMENTO – È annua e sarà stabilita di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione; il suo mancato versamento nei termini previsti mette il tesserato moroso in posizione irregolare nei confronti dell’associazione. Le quote associative sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 10) – OSSERVANZA DELLO STATUTO – Non è ammessa l’ignoranza dello statuto da parte dei tesserati: qualora un tesserato non fosse in possesso di una copia dello stesso è tenuto a farne richiesta al segretario. Accettando di entrare e continuare a far parte dell’associazione, il tesserato si impegna pure ad accettarne i principi quali sono espressi nel presente statuto che si impegna ad osservare e al quale si sottopone e si vincola: solo a tali condizioni un tesserato ha diritto ai privilegi dell’associazione.

Art. 11) – BILANCIO – Gli esercizi dell’associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Entro i termini stabiliti dalla legge, ogni anno, il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e del preventivo dell’anno successivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. I bilanci devono rimanere depositati presso la sede dell’associazione nei 15 giorni che precedono l’assemblea, che deve essere convocata entro il 30 aprile di ciascun anno per la loro approvazione.

Art. 12) – AVANZI DI GESTIONE – All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione durante la vita dell’associazione stessa. L’associazione ha obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; inoltre queste risorse potranno essere impiegate a scopi benefici, su indicazione del Consiglio, con ratifica dell’assemblea.

Art. 13) – SCIOGLIMENTO – In caso di suo scioglimento l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996, n. 662, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Art. 14) – DISPOSIZIONI FINALI – Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia. L’entrata in vigore del presente statuto non condiziona la durata dell’attuale Consiglio di Amministrazione, che giungerà alla naturale scadenza come previsto nel precedente statuto.

Art. 15) – Il collegio dei Probiviri ‐ composto di tre membri ‐ viene eletto dall’assemblea e dura in carica quattro anni; allo stesso vengono deferite vertenze fra Associati, Associati ed Associazione, e i problemi di interesse dell’Associazione. È facoltà del collegio dei Probiviri proporre la conciliazione delle vertenze. Lo stesso provvede a formulare un apposito regolamento con le modalità di attuazione in ordine alle sanzioni e istanze da esaminare.

Lo statuto del V.C.C. Como